REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE, DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL DIRITTO DI ACCESSO
Articolo 1 Fonti e finalità
Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n.142, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dello statuto comunale, le misure organizzative per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità dell’attività amministrativa, la partecipazione consapevole all’attività del comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell’attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
 
CAPO II - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
 
Articolo 2 Definizione di documento amministrativo
1. Costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, ele ttromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall’ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.
2. Oggetto dell’accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L’accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché l’interessato sia avvertito della inefficacia dell’atto.
3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo.
 
CAPO III - I SOGGETTI
Articolo 3 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90
1. In conformità dell’art. 22 della L. n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del procedimento o del provvedimento finale per la cura e tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
 
Articolo 4 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90
1. Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del comune, in conformità all’art. 7 della L. n. 142/90, possono accedere agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso della amministrazione comunale:
   a) tutti i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di agire;
   b) i rappresentanti delle: - associazioni ed istituzioni registrate per l’a ttività di partecipazione che svolgono nel comune; - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. n. 266/91; - associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 18 della L. n. 349/86; - associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo-sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale; - persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale. 
 
Articolo 5 Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell’art.31 della L. n. 142/90 e l’art. 24 della L. n. 816/85.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell’amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall’a mministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell’espletamento del mandato.
3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell’accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale: a) per l’accesso alle informazione e la visione degli atti, mediante richiesta formulata, anche verbalmente; b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta contenente l’indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato. È comunque consentita ai consiglieri comunali la visione degli atti e dei documenti segretati. 5. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali nonché ai revisori dei conti.
 
CAPO IV - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 6 Istituzione del servizio
1. L’esercizio del diritto di accesso è assicurato con l’istituzione di un apposito servizio e viene effettuato direttamente dalle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura del comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del diritto di accesso può essere svolto dall’ufficio relazioni con il pubblico.
2. Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell’ambito delle competenze attribuite alla stessa unità dall’ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure relative all’accesso, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.
3. Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può’ essere allestito un apposito locale; in mancanza di un locale idoneo la visura degli atti e documenti deve svolgersi nell’u fficio del responsabile del diritto di accesso.
4. I dirigenti/responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, definiscono la ripartizione, nell’ambito di ciascuna unità organizzativa, delle competenze inerenti il servizio per l’accesso, con l’individuazione dei preposti e dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei relativi compiti.
5. Ciascuna unità organizzativa istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal responsabile del procedimento per l’accesso o da un suo collaboratore.
 
Articolo 7 Ufficio relazioni con il pubblico
1. L’ufficio relazioni con il pubblico, se istituito, deve garantire, mediante la gestione dell’intero procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici della amministrazione, il servizio del diritto di accesso, dei diritti di partecipazione procedimentale, l’informazione relativa agli atti e allo stato del procedimento.
2. In conformità dell’ordinamento degli uffici adottato dalla giunta, l’U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di collegamento con le unità organizzative del servizio di accesso nei diversi settori dell’amministrazione, con le relative banche dati, e con l’archivio.
3. Il dirigente dell’ufficio/responsabile di servizio provvede a nominare il responsabile del procedimento di accesso e le rispettive competenze. 
4. L’U.R.P. deve provvedere a:
    a) ricevere le richieste di accesso alle informazioni, agli atti, e documenti amministrativi, le richieste formali amministrativi, e di rilascio di copie;
    b) curare il protocollo delle richieste;
    c) decidere sull’ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento;
    d) consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l’u fficio del responsabile del procedimento di accesso, ovvero in caso di    complessità della visura, o quando l’interessato ne faccia richiesta, la visione deve essere consentita negli appositi locali predisposti per tale attività;
    e) predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in originale od in fotocopia autenticata;
    f) rilasciare copia degli atti e documenti che hanno in disponibilità ;
    g) inviare, con l’indicazione del termine entro il quale fornire la risposta, l’istanza di accesso, al responsabile del procedimento dell’unità organizzativa competente per materia, se l’atto o il documento non è in loro possesso ;
   h) segnalare ai dirigenti/responsabili di servizio delle unità organizzative interessate per materia le richieste alle quali non è stata data risposta, entro il termine fissato per il procedimento.
 
Articolo 8 Rimborsi e diritti di segreteria
1. Con deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede la visura di atti e documenti nella disponibilità dell’amministrazione comunale per l’estrazione di copie.
2. Tali rimborsi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell’operazione richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell’importo al crescere del numero delle pagine e non dovranno essere così elevati da rendere difficile l’accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria.
3. I rimborsi ed i diritti di segreteria si riscuotono mediante l’apposizione di marche segnatasse sulla richiesta presentata dall’interessato, da parte del responsabile dell’accesso, o consegnando le stesse marche in caso di accesso informale.
 
Articolo 9 Guida informativa
1. Può essere disposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa del comune contenente l’organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei dirigenti/responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti di accesso, l’indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.
 
Articolo 10 Pubblicazioni nell’albo pretorio
1. In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l’albo pretorio del comune, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme la loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
2. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi allegati sono rese pubbliche mediante affissione nell’albo pretorio Le ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all’albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni suindicate. Una determinata sezione dell’albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
 
PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI CAPO I Articolo 11 Fonti e finalità
1. Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2, II c. e 4 della L. n. 241/90, al fine di garantire l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa.
 
CAPO II - L’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Articolo 12 Definizione dell’unità organizzativa
1. L’individuazione dell’unità organizzativa responsabile è operata dal dirigente/responsabile di servizio.
2. Possono essere individuate quali unità organizzative responsabili: a) i servizi; b) le strutture equiparate al servizio dall’ordinamento degli uffici; c) le unità operative complesse e organiche.
3. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile, una unità organizzativa interna.
4. L’unità organizzativa responsabile costituisce, all’interno degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.
5. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l’unità organizzativa responsabile ai sensi dell’articolo precedente, la responsabilità ad adottare l’atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi dell’ordinamento interno degli uffici.
 
Articolo 13 Individuazione dell’unità organizzativa
1. E’ individuata quale responsabile una unica unità organizzativa per l’intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture diverse.
2. Di norma è individuata quale responsabile l’unità organizzativa competente ad adottare, secondo l’ordinamento interno, l’atto conclusivo del procedimento.
3. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più uffici, l’unità responsabile della fase iniziale risponde dell’iter procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all’acquisizione degli atti da parte dell’unità organizzativa competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il procedimento (che dovrebbe essere quella competente ad adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell’unità organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.
 
Articolo 14 Responsabile del procedimento
1. E’ responsabile del procedimento amministrativo il funzionario (dirigente/responsabile di servizio) che è preposto all’unità organizzativa responsabile del procedimento.
2. Tale funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare responsabile di un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro funzionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità organizzativa, in possesso di qualifica funzionale adeguata .
3. L’unità organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, l’ubicazione dell’ufficio del responsabile e l’orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati ai soggetti interessati ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/90.
 
Articolo 15 Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il procedimento d’ufficio od ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini istruttori, valuta, le condizioni di ammissibilità ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l’adozione del provvedimento finale; accerta d’ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente competente, il compimento e l’acquisizione di atti necessari, in caso diverso ne promuove l’adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.
2. Provvede a curare la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti indicati nell’a rt. 7 I c. della L. n. 241/90, dalla quale devono risultare: l’informazione dell’inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio, l’unità organizzativa responsabile, l’i ndicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest’ultimo riceve i cittadini, l’avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e quant’altro necessario. Se il numero dei destinatari è elevato, ovvero concorrano particolari esigenze di celerità, può disporsi una comunicazione in modo collettivo ed impersonale mediante affissione all’albo pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.
3. In tale ipotesi la comunicazione si da per avvenuta a far tempo dalla affissione all’albo pretorio.
4. Può inoltre chiedere: il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e l’indizione della conferenza di servizi o promuoverla presso l’organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.
5. All’esito della istruttoria , ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’unità organizzativa competente.
6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento risponde dell’omissione o ritardo nell’adozione del provvedimento finale nei confronti del dirigente/responsabile di servizio della struttura di appartenenza dell’unità organizzativa, il quale può dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell’applicazione delle sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni prodotti .
8. Inoltre può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da parte dell’utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione previsto dall’art.20 della L. n. 59/97