Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento
del
Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato
in applicazione dello Statuto e dell’art.7 del D.Lgvo 18.08.00 n.267.
Art. 2
Luogo delle adunanze consiliari
1. Il Consiglio Comunale di regola, si riunisce nell’apposita sala sita nella sede
municipale
in Via Besana.
2. Il Sindaco sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od
eccezionali o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito
motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante
manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio comunale.
4. All’esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale e quella dell’U
nione europea ai sensi dell’art.2 della legge 05/02/1998, n.22
Art. 3
Presidenza delle sedute
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco o, in
mancanza di questi, dall’assessore che, tra quelli presenti in aula, è il più anziano per
età.
3. In mancanza delle persone di cui al comma 2 la presidenza è assunta dal Consiglieri della
lista di maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più
anziano di età.
Art. 4
Decadenza
1. Decade dall’ufficio il Consigliere che non partecipi alle riunioni consiliari per più di
tre volte consecutive senza giustificati motivi.
2. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui all’art.12 dello Statuto comunale.
Art. 5
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a
questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo
consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo, entro il
giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno
essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo.
5. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma precedente viene considerato
capogruppo il consigliere che è stato il candidato Sindaco del gruppo stesso.
6. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da
un consigliere designato dai componenti presenti.
Art. 6
Variazioni dei gruppi consiliari
1. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto
deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo
gruppo.
2. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad
altri gruppi non acquisisce la prerogativa spettante ad un gruppo consiliare. Qualora più
Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituirsi in un gruppo
misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data
comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
Art. 7
Funzioni dei capigruppo
1. I capigruppo possono essere sentiti dal Sindaco o da chi ne fa le veci, e collaborano per
il miglior funzionamento dei lavori del Consiglio.
2. Ai capigruppo consiliari deve essere effettuata la comunicazione degli atti previsti dalle
disposizioni di Legge, di Statuto e di Regolamento.
Art.8
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni
consiliari:
- consultive permanenti;
- speciali per l’esame di particolari problemi;
- di indagine.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
Art. 9
Entrata in carica- Convalida- Surrogazione
1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione
da parte del Presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale
amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva alla elezione il Consiglio comunale, prima di
deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con
osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità e la incompatibilità di coloro per i quali
sussiste una delle cause previste dalla legge, procedendo, in caso di ineleggibilità, alla loro
immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere
Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi
della stessa, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato la
maggiore cifra individuale dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle
cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.
Art. 10
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione
scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio ed assunta immediatamente al protocollo del
Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni,
trattandosi di atto non soggetto a discussione.
Art. 11
Diritti dei Consiglieri
1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, rivolgere interpellanze e mozioni su argomenti
che interessano anche indirettamente la vita e l’attività del Comune e fare raccomandazioni.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o
sconvenienti.