Controlli
Articolo 66
1. Il controllo della gestione è esercitato dal Revisore dei Conti eletto dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti
o nell'albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e non è revocabile salvo
inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore dei Conti, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo
Statuto; nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti e
convocare dirigenti e impiegati, che hanno l'obbligo di rispondere. Può presentare
relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di
collaborare con questo.
4. Il revisore dei conti ha diritto ad assistere alle sedute del Consiglio comunale e
della Giunta comunale; può, su richiesta, prendere la parola per dare
comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.
5. L'indennità del Revisore dei Conti è stabilita dal Consiglio comunale sulla
base di un disciplinane d'incarico entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia.
Titolo V
FUNZIONE NORMATIVA
Articolo 67
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad
esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini
elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto
redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione
delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio comunale con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza
non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni, e sono approvati se ottengono due volte il voto favorevoli della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. L'amministrazione curerà il recapito gratuito di copia dello Statuto e delle sue
eventuali modifiche a tutti i nuclei familiari residenti o che stabiliranno la loro
residenza nel territorio del Comune e ne fornirà gratuitamente copia ai cittadini e
alle associazioni che ne facessero richiesta.
Articolo 68
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la
potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e
delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi
statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai
soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere nonché ai
cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati anche su loro richiesta.
6. I regolamenti, approvati dal Consiglio comunale a maggioranza semplice,
sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della
delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa
deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di
adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti
a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Articolo 69
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel
rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella
legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120
giorni successivi all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che vengano
ad incidere sul loro contenuto.
Articolo 70
1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme
legislative e regolamentari per l’esercizio di funzioni ad esso attribuite dalle
Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni,
circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma I devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere
sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
ed urgenti nelle materie e nei casi indicati dagli artt. 50 e 54 del
T.U.EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.08.2000 n.267. Tali provvedimenti
devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata
nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo
sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al
destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente
comma terzo.
Articolo 71
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che sia stato ottemperato agli
adempimenti di legge.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto Fino
all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal
Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge
e lo Statuto.