Ticket sulle prestazioni Ambulatoriali

   
 

Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale l'importo massimo per ricetta è fissato a 36 euro come stabilito dalla D.G.R. n. 5875 del 21-11-2007.

Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Si fanno salve alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica riabilitativa (vedi pag. 24 e 25 dell'Allegato al Decreto n. 32731 del 18-12-2000).

Per le nuove prestazioni introdotte con DGR n. 13796 del 25-7-2003 Allegato 5, cioè la terapia ad onde d'urto focalizzate per patologie muscolo-scheletriche e la terapia ad onde d'urto radiali per patologie muscolo scheletriche, possono essere prescritte un massimo di tre sedute per ricetta. Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.

Sono esenti da ticket:

  • tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito
  • i cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38.500 euro, riferito all'anno precedente.
  • i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
  • i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: questa condizione è subordinata all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico

a partire dal 1.01.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti :

  • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico
  • i lavoratori in mobilità e i familiari a carico
  • i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
  • gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
  • i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
  • gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
  • le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
  • le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti
  • vittime del dovere e familiari

Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:

  • Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
  • Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
  • Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
  • Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

  • prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
  • prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
  • prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
  • prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
  • i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
  • prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
  • vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Ultima modifica: 16/02/11